Art. 3.
(Compiti della Sala unificata).

      1. La Sala unificata svolge i seguenti compiti:

          a) raccoglie, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale e li elabora al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade. Tale elaborazione è finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;

          b) fornisce informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano, limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;

          c) elabora e diffonde, con cadenza mensile, dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;

 

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          d) redige ogni anno, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti, entro il 31 ottobre di ogni anno, da regioni, province e comuni, dall'ANAS Spa e dalle società concessionarie autostradali l'elenco delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade ritenute più a rischio di incidenti stradali;

          e) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di manutenzione e di messa in sicurezza delle strade ritenute più a rischio di incidenti;

          f) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di potenziamento dell'illuminazione delle gallerie e delle strade ritenute più a rischio di incidenti;

          g) individua nuove modalità di intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incidenti nelle gallerie e nelle strade;

          h) predispone e coordina campagne di educazione stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

          i) dispone e coordina l'installazione, nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umane, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada a un maggiore rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza.

      2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito di un programma approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione del quale è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro nel 2006, di 300 milioni di euro nel 2007 e di 700 milioni di euro nel 2008.

 

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